Decreto 22 Marzo 2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Decreto 22 Marzo 2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
Vi evidenzio alcuni punti del decreto:
- Sospensione delle attività commerciali e industriali; di seguito l’elenco che può essere variato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- Il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse; Di seguito il file con la nuova autodichiarazione;
- è consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
- Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
- Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
L’italia dei decreti! Della coerenza latente e del minimo interesse a valutare le situazioni considerando la voce del popolo!
In questo momento in cui vi aggiorno dell’ennesimo decreto questa volta sfascia economia in data 24 Marzo, all’imbarco di Villa San Giovanni vi è il fermo delle auto che non hanno validi motivi a sbarcare nel territorio siciliano, sono giorni che il presidente di regione Calabria e Sicilia chiede l’intervento dei militari e una più attenta soluzione all’esodo che causerebbe di nuovo contagi, è stata infatti emessa ordinanza dalla presidente Santelli il divieto di entrata e uscita in calabria se non per validi motivi.
Il governo se ne “fotte” lascia solo il sud!
I presidenti di regione Calabria e Sicilia e il sindaco della città metropolitana, con il sindaco di Villa San giovanni e Messina stanno cercando di dare forza alla voce del popolo del sud che non vuole essere carne da macello! Si sta facendo una distinzione di razze!
Ministero della Salute
Ordinanza 22 marzo 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01806)
(G.U. Serie Generale , n. 75 del 22 marzo 2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che, al comma 2, attribuisce al Ministro dell'interno l'adozione dei provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045; Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanita' in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanita' pubblica in ambito transfrontaliero; Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13; Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria»; Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto che sussiste l'esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19; Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; E m a n a la seguente ordinanza: Art. 1 Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Roma, 22 marzo 2020 Il Ministro della salute: Speranza Il Ministro dell'interno: Lamorgese Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n. 450