Calabria Zona Rossa cosa si può fare

Lunedì 29 Marzo cambio colore da arancione, la Calabria Zona rossa cosa si può fare.

Ordinanza della Regione Calabria n. 19 del 27 Marzo 2021

Considerato che

  • dal report di monitoraggio settimanale n. 45 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, è emerso che la Regione Calabria presenta un’incidenza superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si colloca ad un livello di rischio moderato ad alta probabilità di progressione;
  • i dati regionali correnti confermano un trend verso la soglia di rischio elevato, con costante crescita del numero assoluto dei casi confermati, rispetto alla settimana precedente, con aumento anche del tasso di positività superiore alla media nazionale, unitamente all’incremento del numero di posti letto occupati in Area Medica e Terapia Intensiva;
ORDINA – Cosa si può fare
  1. Dal 29 marzo 2021 e fino a tutto il 6 aprile 2021, sull’intero territorio regionale, si applicano le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021, in ottemperanza all’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021.
  2. Nei Comuni di cui alle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 14/2021 e n. 16/2021 alla scadenza fissata dai rispettivi provvedimenti, le misure applicabili sono assorbite, senza soluzione di continuità, da quanto previsto nel presente provvedimento fino a tutto il 6 aprile 2021.
Nel provvedimento è previsto che

«nei Comuni di Bisignano, Cariati, Samo, Sorianello e Casali del Manco sono assorbite, in ottemperanza all’ordinanza del ministro della Salute del 26 marzo 2021,

le disposizioni relative all’attuazione della zona rossa fino al 6 aprile, mentre per i Comuni di Oppido Mamertina e Cirò Marina è disposta la zona rossa fino al prossimo 8 aprile».

  1. E’ fatto divieto, dal 29 marzo 2021 al 6 aprile 2021, alle persone fisiche non residenti nella
    Regione Calabria, di fare ingresso nel territorio regionale
    per raggiungere le seconde case, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.
  2. Ai sensi dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021 i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del
    personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
  3. Si dà atto che le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 prevedono fino al 6 aprile 2021, tra l’altro:
  • il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • la sospensione in presenza delle attività dei servizi educativi dell’infanzia, scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatto salvo quanto previsto all’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021;
  • la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
Per il Settore Ristorazione in Zona Rossa la Regione precisa che l’Asporto è consentito

«la predetta ordinanza richiama tutte le disposizioni del Titolo V del Dpcm del 2 marzo 2021 e, conseguentemente, anche l’art. 46, comma 2, il quale prevede espressamente che resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 (bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche), l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18».

Pertanto, «così come richiamato nell’ordinanza in oggetto, rimane consentita, con le limitazioni orarie della norma citata, l’attività dei servizi di ristorazione sia da asporto che a domicilio».

  • la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona ad eccezione di quelle in allegato 24 al DPCM
  1. Si dà atto altresì che ai sensi del Decreto-legge n. 30/2021, nei soli giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, è consentito in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Raccomandazioni

Si raccomanda a tutti i cittadini di limitare al massimo le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo, che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. E’ obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate. Gli esercizi commerciali la cui attività è consentita, garantiscono che all’interno dei locali non si creino situazioni di sovraffollamento.

Si raccomanda ai datori di lavoro privati, ove possibile, di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate.

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