Referendum 2020: Si – No – Cosa cambia in Democrazia

Referendum 2020: Si – No – Cosa cambia in Democrazia

Il 20 e 21 Settembre siamo chiamati alle urne!

Quando a un politico conviene la partecipazione del popolo, la sua tracotante e ingombrante assidua promulgazione del diffondere conoscenza dell’argomento si sviluppa enormemente.

Gli articoli 56 -57- 59 della Costituzione verranno nuovamente cambiati.

Era già successo nel 1963, e poi nel 2001. 

Ecco di seguito i cambiamenti:

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l’11 luglio 2019, ha approvato, in sede di seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il seguente disegno di legge costituzionale, già approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato il 7 febbraio 2019 in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale n. 214 d’iniziativa del senatore Quagliariello; n. 515 d’iniziativa dei senatori Calderoli e Perilli; n. 805 d’iniziativa dei senatori Patuanelli e Romeo e dalla Camera dei deputati il 9 maggio 2019:

Modifiche articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

Art. 1 Numero dei deputati

1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » è sostituita dalla seguente: « quattrocento » e la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « otto »;

b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » è sostituita dalla seguente: « trecentonovantadue ».

Art. 2 Numero dei senatori

1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » è sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o Provincia autonoma » e la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « tre »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 3 Senatori a vita

1. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque ».

Art. 4 Decorrenza delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

Il principio del cambiamento della legge Costituzionale, non è far risparmiare il cittadino, ma voler preparare la democrazia a una nuova forma e legge elettorale!

Il Referendum cambierà ancora  una volta il nostro stato democratico. Votare è un diritto, ma andare alle urne deve essere frutto di una giusta informazione politica sociale e di un voto che riflette le reali intenzioni che si prospettano al cittadino. Non è girovagare per le piazze per convincerci di chi è buono o cattivo e di quanto la politica sia generosa a farci risparmiare! Quando il piatto era pieno in Italia nessuno si è preoccupato di mangiar di più!

Il politico che dice:

« Tagliamo i parlamentari per tagliare i costi della politica»,

«Votate No, perché è un attacco alla democrazia»,

non sta descrivendo la realtà, ma persegue il fine elettorale futuro!

Certo il primo appare come il buon samaritano, mentre l’altro appare come l’ingordo nell’inferno di Dante, ma ambedue hanno lo stesso fine, allineare il cittadino alla scelta elettorale più facile in futuro! Non credete che ci sia davvero un buon samaritano, o un estremo ingordo, esiste IL POLITICO!

Questa transumanza del cittadino alle urne, non ha avuto un passaggio semplice, è stata diverse volte rigettata da esponenti che oggi compongono la maggioranza al nostro governo! Il costo della politica non lo cambierà il referendum, ma l’insieme delle riforme che lo seguiranno in funzione della nuova legge elettorale! Il Referendum è il principio al cambiamento pseudo democratico, democrazia già venuta meno.

I nostri politici sono obbligati a chiedere al popolo per poter variare la legge costituzionale! Molti di loro, avrebbero di certo risparmiato la nostra rappresentanza al voto e in molte occasioni nascoste, hanno agito per conto nostro senza alcuna remora.

Non siete obbligati a votare!

Siete certamente obbligati a sapere la realtà!

Se non credete in ciò che vi hanno raccontato, andate a esprimere la vostra idea e, anziché SI o NO come le marionette, usate la didascalia:

RIDATECI LA DEMOCRAZIA

Le parole hanno un peso! Cari rappresentanti del popolo!  

Seguite le slide o guardate il video 

Referendum 2020: Si – No – Cosa cambia in Democrazia

File Name: Referendum-20-21-Settembre-2020-2.pptx

Fac simile Scheda Per le votazioni

Referendum 2020: Si – No – Cosa cambia in Democrazia

La Costituzione Parte I Diritti e doveri dei cittadini

Titolo IV Rapporti politici

Articolo 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

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