Costituzione Organizzazione Mondiale della Sanità

In questi giorni avete sentito parlare dell’Organizzazione mondiale della sanità. Organo a molti di noi sconosciuto, finchè non è scoppiata la pandemia. Un giorno ci siamo svegliati e un signore seduto in cattedra, Tedros Adhanom, ci ha comunicato che il mondo era in piena crisi pandemica, quel signore fà capo all’ OMS e ne è il Direttore generale. Costituzione Organizzazione mondiale della sanità – World Health Organization

Avevo già parlato in Aprile dell’ingombrante presenza dell’OMS nel mondo e per l’Italia nell’articolo Organizzazione mondiale della sanità – Fase 2 Dpcm 26 Aprile. Quando si lottava per capire: l’efficienza dei tamponi, l’obbligo  delle mascherine, la pulizia delle mani, per poi passare alla chiusura totale tra gli stati, tutto doveva essere in linea con quanto previsto dalla Costituzione dell’OMS.

Oggi guardando indietro ci poniamo diverse domande:

  • perchè non è stato dato in tempo l’allarme proveniente dalla Cina ma hanno atteso un tempo di propagazione Covid-19 tale da far scoppiare la pandemia? Eppure a capo dell’organizzazione ci sono menti esperte tali da riconoscere la valenza di un virus così importante sull’umanità, quantitativamente e statisticamente.
  • Oggi L’America lascia OMS Il Presidente degli Stati Uniti D’America Trump lo dichiara al mondo. Eppure gli accordi e la costituzione sono stati fatti proprio in America! C’è da pensare, come mai una grande nazione come quella americana saluta un’organizzazione così importante a cui fanno parte delle grandi potenze mondiali?

A parere mio Trump non sta sbagliando. L’ OMS non è efficiente nell’informazione medica, non lo è nella prevenzione, non lo è nel rischio, non lo è nelle direttive. Fin’oggi ha solo creato caos finanche nelle raccomandazioni più semplici, esempio lo è l’utilizzo dei dispositivi di protezione, quali i guanti: prima raccomandati, poi inefficienti. A oggi l’OMS non guarda al futuro incentivando una reazione positiva agli intenti tra gli stati membri alla lotta al covid-19, ma attenziona i popoli dando l’allarme di una nuova contaminazione ancora più forte, dichiarando che Covid-19 è mutato e non lo si conosce.

  • Perchè l’OMS anziché prevenire con giusta metodologia e chiedere più pressantemente agli stati di rafforzare le strutture sanitarie, continua a dare informazioni aleatorie? 

Di seguito vi accenno brevi parti salienti della Costituzione Organizzazione mondiale della sanità – World Health Organization, l’intera costituzione la allego.

Costituzione Organizzazione mondiale della sanità – World Health Organization

L’Organizzazione Mondiale della Sanità è stata istituita il 7 Aprile 1948, con sede a Ginevra. Aderiscono 194 Stati Membri divisi in 6 regioni: Europa, Americhe, Africa, Mediterraneo Orientale, Pacifico Occidentale e Sud-Est Asiatico.
L’Italia ha aderito ufficialmente all’OMS in data 11 aprile 1947. 

Firmata a New York il 22 luglio 1946
Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19462
Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 29 marzo 1947
Entrata in vigore il 7 aprile 1948

Gli Stati partecipanti alla presente costituzione dichiarano, conformemente alla Carta
delle Nazioni Unite, che alla base della felicità dei popoli, delle loro relazioni
armoniose e della loro sicurezza, stanno i principi seguenti:
La sanità è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste
solo in un assenza di malattia o d’infermità.
Il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale
di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d’opinioni politiche, di
condizione economica o sociale.
La sanità di tutti i popoli è una condizione fondamentale della pace del mondo e
della sicurezza; essa dipende dalla più stretta cooperazione possibile tra i singoli e tra gli Stati.
I risultati raggiunti da ogni Stato nel miglioramento e nella protezione della sanità
sono preziosi per tutti.
La disparità nei diversi paesi per quanto concerne il miglioramento della sanità e la
lotta contro le malattie, in particolare contro le malattie trasmissibili, costituisce un
pericolo per tutti.
Lo sviluppo sano del fanciullo è d’importanza fondamentale; l’attitudine a vivere in
armonia con un ambiente in piena trasformazione è essenziale per questo sviluppo.
Per raggiungere il più alto grado di sanità è indispensabile rendere accessibili a tutti i
popoli le cognizioni acquistate dalle scienze mediche, psicologiche ed affini.
Un’opinione pubblica illuminata ed una cooperazione attiva del pubblico sono
d’importanza capitale per il miglioramento della sanità dei popoli.
I governi sono responsabili della sanità dei loro popoli; essi possono fare fronte a
questa responsabilità, unicamente prendendo le misure sanitarie e sociali adeguate.
Riconoscendo questi principi, ed allo scopo di cooperare tra di loro e con tutti per
migliorare e proteggere la sanità di tutti i popoli, le Alte Parti contraenti accettano la presente costituzione ed istituiscono con ciò l’Organizzazione mondiale della sanità,
come organizzazione speciale delle Nazioni Unite.

Capo I
Del Fine

Art. 1

Il fine dell’Organizzazione mondiale della sanità (qui di seguito chiamata Organizzazione)
è quello di portare tutti i popoli al più alto grado possibile di sanità.

Capo II
Delle Funzioni

Art. 2

L’Organizzazione, per raggiungere il suo fine, esercita le funzioni seguenti:
a) Agisce come autorità direttrice e coordinatrice, nel campo sanitario, dei
lavori di carattere internazionale;
b) Stabilisce e mantiene una collaborazione effettiva con le Nazioni Unite, con
le istituzioni speciali, con le amministrazioni sanitarie governamentali, con i
gruppi professionali, come pure con altre organizzazioni che potessero
entrare in linea di conto;
c) Aiuta governi, se richiesta, a rafforzare i loro servizi sanitari;
d) Fornisce l’assistenza tecnica appropriata e, nei casi urgenti, l’aiuto necessario,
se i governi lo domandano oppure se l’accettano;
e) Fornisce od aiuta a fornire, a richiesta delle Nazioni Unite, servizi sanitari e
soccorsi a gruppi speciali di popolazioni, per esempio alle popolazioni dei
territori sotto tutela;
f) Stabilisce e mantiene i servizi amministrativi e tecnici ritenuti necessari,
compresi i servizi d’epidemiologia e di statistica;
g) Stimola e promuove lo sviluppo dell’azione intesa alla soppressione delle
malattie epidemiche, endemiche ed altre;
h) Promuove, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, l’adozione
delle misure atte a prevenire i danni causati dagli infortuni;
i) Favorisce, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, il miglioramento
dell’alimentazione, il risanamento delle abitazioni, delle istallazioni
sanitarie, il miglior impiego degli intervalli di risposo, il miglioramento delle
condizioni economiche e di lavoro, come pure di tutti gli altri fattori
dell’igiene dell’ambiente;
j) Favorisce la cooperazione tra i gruppi scientifici e professionali che contribuiscono
al progresso sanitario;
k) Propone convenzioni, accordi e regolamenti, fa raccomandazioni concernenti
le questioni sanitarie internazionali ed eseguisce i compiti che possono perciò
essere attribuiti all’Organizzazione e sono conformi al suo fine;
l) Promuove lo sviluppo dell’azione in favore della sanità e del benessere della
madre e del bambino, come pure la loro attitudine a vivere in armonia con
un ambiente in piena trasformazione;
m) Favorisce ogni attività nel campo dell’igiene mentale, specialmente le attività
che si riferiscono allo stabilimento di relazioni armoniose tra gli uomini;
n) Stimola e guida le ricerche nel campo della sanità;
o) Favorisce il miglioramento delle norme d’insegnamento e della formazione
nelle professioni sanitarie, mediche ed affini;
p) Studia e diffonde, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, la
tecnica amministrativa e sociale concernente l’igiene pubblica e le cure
mediche preventive e terapeutiche, inclusi i servizi ospitalieri e la sicurezza
sociale;
q) Fornisce qualsiasi informazione, parere e soccorso concernenti la sanità;
r) Favorisce la formazione, tra i popoli, di un’opinione pubblica illuminata su
tutti i problemi della sanità;
s) Stabilisce e rivede, secondo i bisogni, la nomenclatura internazionale delle
malattie, delle cause di morte e dei metodi d’igiene pubblica;
t) Uniforma, per quanto necessario, i metodi di diagnosi;
u) Sviluppa, stabilisce ed incoraggia l’adozione di norme internazionali concernenti
gli alimenti, i prodotti biologici, farmaceutici e simili;
v) In generale, prende tutte le misure necessarie per il raggiungimento del fine
assegnato all’Organizzazione.

Capo IV
Degli organi

Art. 9

L’attività dell’Organizzazione è esercitata:
a) Dall’Assemblea mondiale della sanità (qui di seguito chiamata Assemblea
della sanità);
b) Dal Consiglio esecutivo (qui di seguito chiamato Consiglio);
c) Dal Segretariato.

Capo V
Dell’Assemblea mondiale della sanità

Art. 18

Le funzioni dell’Assemblea della sanità sono le seguenti:
a) Stabilire la politica dell’Organizzazione;
b) Eleggere gli Stati chiamati a designare un rappresentante nel Consiglio;
c) Nominare il Direttore generale;
d) Esaminare ed approvare i rapporti e l’attività del Consiglio e del Direttore
generale, dare al Consiglio istruzioni nelle materie, dove determinate misure,
determinati studi e ricerche, come pure la presentazione di rapporti apparissero
desiderabili;
c) Istituire le commissioni necessarie alle attività dell’Organizzazione;
f) Controllare la politica finanziaria dell’Organizzazione, esaminare ed approvare
il suo bilancio di previsione;
g) Dare istruzioni al Consiglio ed al Direttore generale, affinché richiami
l’attenzione degli Stati Membri e delle organizzazioni internazionali, governamentali
o non governamentali, su qualsiasi questione sanitaria che l’Assemblea
della sanità ritenga utile;
h) Invitare tutte le organizzazioni internazionali o nazionali, governamentali o
non governamentali, con responsabilità affini a quelle dell’Organizzazione, a
nominare rappresentanti, i quali possono partecipare, senza diritto di voto,
alle sue sessioni o a quelle delle commissioni, ed alle conferenze da essa riunite,
alle condizioni prescritte dall’Assemblea della sanità; tuttavia, se si tratta
d’organizzazioni nazionali, gli inviti potranno essere spediti solo con il
consenso del governo interessato;
i) Studiare le raccomandazioni concernenti la sanità, fatte dall’Assemblea
generale, dal Consiglio economico e sociale, dai Consigli di sicurezza o di
tutela delle Nazioni Unite, e fare loro rapporto sulle misure prese
dall’Organizzazione, in esecuzione di tali raccomandazioni;
j) Fare rapporto al Consiglio economico e sociale, conformemente alle disposizioni
degli accordi conclusi tra l’Organizzazione e le Nazioni Unite;
k) Promuovere o dirigere tutti i lavori di ricerca nel campo sanitario, servendosi
del personale dell’Organizzazione, fondando istituzioni proprie, o cooperando
con istituzioni ufficiali o non ufficiali degli Stati Membri, con il consenso
del loro governo;
l) Fondare altre istituzioni ritenute utili;
m) Prendere qualsiasi altra misura atta a favorire il raggiungimento del fine
dell’Organizzazione.

Art. 21

L’Assemblea della sanità è autorizzata ad emanare i regolamenti concernenti:
a) Le misure sanitarie e di quarantena o qualsiasi altro provvedimento, destinati
ad impedire la propagazione delle malattie da un paese all’altro;
b) La nomenclatura delle malattie, delle cause di morte e dei metodi d’igiene
pubblica;
c) La designazione uniforme dei metodi di diagnosi valevoli nel campo internazionale;
d) Le norme relative alla conformità, alla purezza ed all’attività dei prodotti
biologici, farmaceutici e simili che si trovano nel commercio internazionale;
e) Le condizioni relative alla pubblicità e alla designazione dei prodotti biologici,
farmaceutici e simili che si trovano nel commercio internazionale.

Capo XIV
Dei rapporti presentati dagli stati

Art. 61

Ogni Stato Membro presenta annualmente all’Organizzazione un rapporto su le
misure prese ed i progressi fatti nel miglioramento della sanità della popolazione.

Art. 62

Ogni Stato Membro presenta annualmente un rapporto su le misure prese per
l’esecuzione delle raccomandazioni che gli sono state fatte dall’Organizzazione e per
l’osservanza delle convenzioni, degli accordi e dei regolamenti.

Art. 63

Ogni Stato Membro comunica senza indugio all’Organizzazione le leggi, i regolamenti,
i rapporti ufficiali e le statistiche importanti, che concernono la sanità, pubblicati
nello Stato.

Art. 64

Ogni Stato Membro fornisce rapporti statistici ed epidemiologici, secondo le modalità
che saranno fissate dall’Assemblea della sanità.

Art. 65

Su domanda del Consiglio, ogni Stato Membro deve dare, per quanto possibile,
qualsiasi informazione supplementare che si riferisca alla sanità.

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Costituzione Organizzazione mondiale della sanità – World Health Organization. Conosciamo lo statuto. Trump annuncia di lasciare OMS

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