Vitalizi è un tabù

Vitalizi è un tabù

La Regione Calabria abroga la legge 5 del 26 maggio 2020 che dava la possibilità, ai consiglieri di cui fosse stata annullata l’elezione, di accedere alla contribuzione volontaria.

In merito alla vicenda, è bene precisare che non è la differenza delle 600,00 euro a far insorgere il disappunto, ma il sistema progettato al fine di prendere dalle tasche dei calabresi. 

Che il calabrese insorga e l’istituzione si adegui al malcontento trova un aspetto parzialmente positivo, d’altronde è previsto nello statuto della regione. Ma che la predica provenga dal pulpito dell’esecutivo davvero è una risata! Che il Ministro Di Maio bacchetti la regione calabria sul vitalizio mi fà pensare ai fiumi di soldi che in periodo di pandemia si continuano a distribuire ai parlamentari e senatori in una distribuzione media tra il più poveraccio di 50.000,00 euro – al più ricco che arriva a milioni di euro. Si accontentano davvero di poco! E insorgono al vitalizio ingiustificato della regione calabria!

In questo momento i consiglieri regionali calabresi, dovrebbero pensare a creare idee nuove per la crescita della calabria. Idee che in futuro possano aprire il territorio che, sapientemente lo Stato negli anni, ha accantonato per farne covo di malavita.

E’ iniziata la Fase3, non è iniziata la fase di rincoglionimento della gente rispetto ciò che fanno le istituzioni!

Quindi se avete bisogno di soldi in più, andate a lavorare, magari createvi un seconda attività occupazionale o chiedete all’esecutivo di ridurre i loro lauti stipendi e aiutarvi! Versate la forma contributiva previdenziale all’inps e otterrete ciò che vi aspetta! Ma dal vostro lavoro!

Lavorate per il bene del popolo, non per svuotare le tasche del popolo. Non sei tu politico a svegliarti la mattina e massacrarti per 1000 euro al mese!

Vi lascio il link https://www.camera.it/leg18/28 sito della Camera dei deputati, cliccate sul nome di vostro interesse, vi si apre la schermata con i dati del parlamentare e troverete la sezione dedicata “Documentazione patrimoniale”, vi renderete conto come al di là dei vitalizi propagandistici i valori patrimoniali dei soggetti sono da cifre che tutti i giorni noi cittadini normali ne avremmo bisogno neppure di un quarto. Lo stesso è il link del Senato http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Attsen/Sena.html  

Ricordate questa frase:

Stiamo morendo di fame per far mangiare le differenze sociali. Chi ha lottato contro i vitalizi non ha lottato contro la riduzione degli stipendi! Chi lotta per ridurre la classe politica è colui che in pandemia non ha garantito il pane sulle nostre tavole ma ha riempito la sua! 

Quindi, che si bacchetti la regione per migliorare il coordinamento sono d’accordo, che si sia messo in evidenza che, il consiglio regionale abbia tentato la mossa in maniera subdola, anche,

ma che le istituzioni siano infide e non abbiano pietà della fame del povero, equivale allo stesso puzzo di Gerione! 

Il malcontento lo esprime il popolo che avete lautamente lasciato in balia della povertà e che oggi continuate a dire che dovrà fare sacrifici, sempre se il popolo stesso non vi chiude i rubinetti dagli stipendi, poi vedrai quanti alti saccenti spariranno!

Un’altro punto importante è la presenza della Lega Nord nella maggioranza del consiglio regionale, ricordo agli esponenti della lega che ora fanno parte a tutti gli effetti di scelte, decisioni, integrazione e discriminazione della Calabria. Quindi ciò che entra o esce, è parte anche del loro operato!

Andare in trasmissioni televisive in cui si rimarca il concetto di inferiorità di qualunque specie essa sia della calabria, vuol dire anche per la lega essere parte di quel sistema di regione inferiore! Quindi l’impegno è virtù del colore politico che esercitano in consiglio regionale!

Mi auguro questa brutta vicenda sia da monito, ma dalle dichiarazioni fatte più che monito è una chiara parvenza di celare il fomento che trapela tra il cittadino e l’istituzione.

Per chi non fosse a conoscenza esiste uno Statuto Regione Calabria seguite il link o leggete di seguito alcuni articoli:

LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2004, N. 25
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1
(La Regione Calabria)
  1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell’unità della Repubblica Italiana e nell’ambito dell’Unione Europea.
  2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell’Unione Europea.
  3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
  4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
  5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
  6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.
Articolo 2
(Principi e finalità)
  1. La Regione concorre a dare attuazione ai princìpi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai princìpi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
  2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    1. l’effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
    2. il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
    3. il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
    4. la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;
    5. bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata (Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)
    6. l’attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l’esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l’autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;
    7. il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;
    8. la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
    9. il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l’effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale; (Lettera sostituita dall’art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)
    10. la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;
    11. la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l’associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
    12. la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell’azione dei poteri pubblici;
    13. la programmazione e la concertazione dell’attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell’Unione Europea;
    14. la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
    15. la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, grecanica, occitanica e rom;
    16. il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
    17. la protezione dell’ambiente, la salvaguardia dell’assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell’ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale; (Lettera sostituita dall’art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)
    18. la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l’identità culturale della Calabria in Italia e all’estero;
    19. la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
    20. la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
    21. la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l’affermazione del principio di una corretta convivenza con l’uomo.
    22. TITOLO II
      LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
      Articolo 4
      (Partecipazione popolare)
      1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.
      2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.
      3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.
TITOLO III
ORGANI DELLA REGIONE
Articolo 14
(Organi della Regione)
  1. Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale.
  2. Sono altresì organi della Regione, per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l’Ufficio di Presidenza.
CAPO I
IL CONSIGLIO REGIONALE
Articolo 15
(Composizione del Consiglio regionale)
  1. Il Consiglio è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri. (Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 10 settembre 2014, n. 18)
Articolo 16
(Attribuzioni del Consiglio regionale)
  1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l’indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.
  2. Il Consiglio inoltre:
    1. nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
    2. approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;
    3. approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;
    4. autorizza l’esercizio provvisorio;
    5. delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
    6. approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
    7. approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell’assetto e utilizzazione del territorio;
    8. delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
    9. valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell’attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;
    1. delibera con legge l’istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;
    2. delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
    3. fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell’esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;
    4. ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
    5. approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
    6. elegge i delegati della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
    7. delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
    8. formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
    9. può presentare proposte di legge alle Camere.
  3. Le funzioni legislative non sono delegabili.
Articolo 29
(Competenze delle Commissioni permanenti)
  1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 30.
  2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.
  3. Prima dell’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del Regolamento interno.
Articolo 30
(Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti)
  1. Il Regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l’approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
  2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.
  3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l’esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.
Articolo 31
(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)
  1. Le Commissioni, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull’attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:
    1. richiedere l’intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;
    2. richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;
    3. richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l’intervento dei titolari degli uffici dell’amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.
  2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all’approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio.
  3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all’attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.
  4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l’obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

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