Decreto Rilancio – Art 84 – Bonus 600 euro – Procedura Inps

La sezione è dedicata al Decreto Rilancio – Art 84 – Bonus 600 euro – Procedura Inps

  • I beneficiari indennità 600 euro
  • Come Registrarsi al sito Inps
  • Come richiedere l’Indennità 600 euro

Decreto Rilancio – Art 84 – Bonus 600 euro – Procedura Inps

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

  • I Beneficiari:
  1. Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto,
  2. Iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, e’ riconosciuta una indennità’ per il mese di maggio 2020  pari a 1000 euro. A tal fine il reddito e’ individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e  nell’esercizio dell’attivita’, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalita’ e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
  3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ riconosciuta un’indennita’ per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
  4. Ai soggetti gia’ beneficiari per il mese di marzo dell’indennita’ di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago) la medesima indennita’ pari a 600 euro e’ erogata anche per il mese di aprile 2020.
  5. Ai soggetti gia’ beneficiari per il mese di marzo dell’indennita’ di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali) la medesima indennita’ pari a 600 euro e’ erogata anche per il mese di aprile 2020.
  6. La medesima indennita’ e’ riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  7. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ riconosciuta un’indennita’ per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
  8. La medesima indennita’ e’ riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  9. Ai soggetti gia’ beneficiari per il mese di marzo dell’indennita’ di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (Indennità lavoratori del settore agricolo) la medesima indennita’ e’ erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.
  10. E’ riconosciuta un’indennita’ per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita’ o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a)  lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b)  lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c)  lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere gia’ iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d)  incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attivita’ superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

  1. I soggetti di cui al comma 8, lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
  • a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
  • b) titolari di pensione.
  • Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo  che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020  n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27, e’ erogata  una indennita’ di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennita’ viene erogata  per le predette mensilita’ anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Registrazione sito Inps

  1. Accedere al sito Inps  – Registrazione

Il sito Inps ti fornisce la possibilità di poterti registrare utilizzando:

  • PIN codice dei servizi telematici Inps. E’ composto da 16 caratteri. 8 ti saranno inviati: via SMS, e-mail, posta elettronica certificata PEC. Gli ulteriori 8, li riceverai tramite posta ordinaria al tuo indirizzo di residenza.
  • SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale – Gratuito. E composta da Username e Password, puoi utilizzarlo da qualunque dispositivo mobile e fisso, esempio: PC, Tablet, Telefono
  • CEI – Carta di identità elettronica 3.0 puoi utilizzarla per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e in particolare ai servizi INPS.
  • CNS – Carta Nazionale dei Servizi è una smart card o chiavetta USB che contiene un “certificato digitale” di autenticazione, puoi accedere ai servizi inps e di pubblica amministrazione
2. Come richiedere il codice Spid:
  • Scegli il tuo Identity Provider, alcuni Provider sono gratuiti, altri a pagamento dipende dall’offerta che propongono. Ti consiglio di scegliere un Provider che garantisce sicurezza.

Io ho scelto il mio Provider. Mi è stato dato un appuntamento in webcam, controllata la mia identità mi hanno concesso l’accesso ai servizi di pubblica amministrazione naturalmente tra questi è compreso l’accesso al sito Inps.

Ci avrò messo 5 minuti! Alcuni provider ti consentono di scaricare la loro app per generare il codice Otp – Spid. Se non puoi scaricare l’app, avrai il messaggio sul telefono di invio codice OTP. E’ semplice!

Documenti Residenti Italiani
  • un indirizzo e-mail
  • il numero di telefono del cellulare che usi normalmente
  • un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente)
  • la tua tessera sanitaria con il codice fiscale
Documenti Residenti Esteri
  • un indirizzo e-mail
  • il numero di telefono del cellulare che usi normalmente
  • un documento di identità italiano valido
  • il tuo codice fiscale

RICORDA CHE DEVI ESSERE MAGGIORENNE 

Come richiedere l’Indennità 600 euro

Accedere al sito Inps
  1. Cliccate su Home
  2. Entrate in My Inps
  3. Inserite il codice fiscale
  4. Inserite il codice secondo il sistema che utilizzate PIN – SPID – CIE – CSN 
Accesso sezione Indennità 600 euro
Nella schermata Home del sito troverete anche la sezione dedicata ai servizi del “DECRETO CURA ITALIA E DECRETO RILANCIO”.
  • Cliccate sulla casella Servizio: Indennità 600 Euro
  • Accedete in Inps con le vostre credenziali
L’accesso vi porterà direttamente alla sezione: Prestazione servizi – Indennità covid-19 (Bonus 600 Euro)
  • Cliccate Invio domanda
  • Compilate i campi vuoti: Recapiti e Altre informazioni. Cliccate Avanti
  • Riempite la “Casella richieste”
  • Selezionate dal menù a tendina il tipo di “Indennità da richiedere”. Il sistema vi identifica secondo la categoria di beneficiario a cui appartenete attraverso le diverse scelte di categoria lavoratori, identificatevi secondo la categoria di soggetto beneficiario a cui appartenete.
  • Successivamente si aprirà il menù a tendina che vi da la scelta secondo il “Tipo di qualifica” scegliete e cliccate Avanti
Scegliete la modalità di pagamento dal menù a tendina. Cliccate Avanti

A questo punto la domanda è solo da confermare con l’invio. A fine procedura vi sarà fornita la ricevuta che potrete scaricare. La ricevuta attesta l’invio della domanda e il numero di protocollo. Riceverete anche e-mail di presentazione della domanda. Conservate tutto.

Per conoscere lo stato “Esiti domanda”
  • Entra nella sezione “Prestazioni e Servizi”
  • Accedi ai “Servizi on line”
  • Clicca su “Indennita covid-19”
  • Clicca su “Esiti”.
La domanda può presentare tre esiti differenti:
  1. Accolta, ricevi l’accredito.
  2. In attesa di esito – Respinta. Per entrambe viene data la motivazione. Se i requisiti della motivazione lo permettono potrai integrare la domanda caricando i documenti richiesti. Puoi cariare i documenti entro 20 giorni dall’esito cliccando su “Produci Documentazione”
  3. Altra modifica che si può apportare alla domanda riguarda la modalità di accredito, anche qui si può modificare l’IBAN
Coloro che hanno già presentato domanda per Indennità 600 Euro

I beneficiari riceveranno un SMS di notifica dell’avvenuto accredito. Il pagamento di aprile sarà disposto dal 20 maggio e sarà possibile verificare il pagamento eseguito sul sito inps

Procedura visualizzazione pagamenti
  1. Accedete al sito Inps con le proprie credenziali
  2. Selezionate “Fascicolo previdenziale del cittadino”. Se non riuscite a trovare la voce dedicata, in alto alla pagina vi è la barra di ricerca, basterà scrivere Fascicolo previdenziale del cittadino ed entrare
  3. Selezionate  la voce “Prestazioni”
  4. Selezionate la voce “Pagamenti”. Da qui entrate nello stato del pagamento della domanda e trovate la data disponibilità del pagamento
Come mettersi in contatto con l’Inps se siete in attesa di ricevere l’indennità:
  • Inps Contact Center: numero 803 164 da telefono fisso – numero 06 164 164 da cellulare o
  • Scrivete nella sezione Inps risponde.
  • In alternativa chiamate la sede di competenza di vostro riferimento

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