Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 Come al solito annoto le parti articolate che hanno un rilievo allo stato attuale che si trama nel tessuto sociale del cittadino.

Il decreto si articola:

Art 1 –

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

  • 1. Possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020.

Il senso è: secondo le condizioni diffuse da diffusione del covid-19, il governo lascia un elasticità alla applicazione delle misure urgenti per periodi non superiori ai trenta giorni e prorogabili al 31 luglio. In base alla diffusione le misure potranno protrarsi, cambiare o cessare all’ultimo periodo di riferimento.

  • 2. Ai sensi e per le finalita’ di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita’ di esso, una o piu’ tra le seguenti misure:
  • a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita’ di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

A questo proposito, per essere certi di agire secondo le regole previste e non incorrere in sanzioni, vi lascio il link in cui il sito del governo italiano risponde alle domande e chiarimenti riferite agli spostamenti sul territorio nazionale.

  • c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché’ rispetto al territorio nazionale;

A questo proposito si chiarisce che, coloro che partono dal nord verso il sud sta compiendo un reato! Ma ancora a tutt’oggi succede, continuando a contaminare. Lo spostamento dev’essere autocertificato con legittime ragioni.

  • d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
  • e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche’ risultate positive al virus;
  • u) limitazione o sospensione delle attivita’ commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita’ da espletare con modalita’ idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • v) limitazione o sospensione delle attivita’ di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche’ di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  • z) limitazione o sospensione di altre attivita’ d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonche’ di lavoro autonomo, con possibilita’ di esclusione dei servizi di pubblica necessita’ previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
  • aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita’;

Art. 2

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche’ i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi’ adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita’, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessita’ e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3

Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di loro competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, ne’ eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

Queste misure sono oltremodo importanti nelle decisioni e relazioni tra stato – regioni e di conseguenza riversate al cittadino. L’esempio lo abbiamo dall’esodo prodotto da decisioni sbagliate del governo nel comunicare i decreti e non controllare in maniera efficiente le entrate e uscite dalle regioni attraverso: stazioni, aeroporti, autostrade. Il sud è stato invaso, ciò ha provocato un aumento dei contagi in zone di riferimento il cui tasso di mortalità può arrivare ad essere maggiore rispetto al dato del nord per mancanza di strutture e attrezzature atte a contrastare la pandemia covid-19!

Art. 4

Sanzioni e controlli

7. Al comma 1 dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

Art. 5

Disposizioni finali 

Art. 6

Entrata in vigore

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Link Decreto 22 Marzo 2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

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