Decreto legge 17 marzo 2020 n.18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19

Decreto legge 17 marzo 2020 n.18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Di seguito il decreto, vi annoto alcuni punti che risultano essere salienti e rispondono ad alcune domande che ci siamo posti.

Il decreto prevede:

Titolo I
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

  • Titolo II
    Misure a sostegno del lavoro
    Capo I
    Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale
  • Capo II
    Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Titolo III

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Titolo IV
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Titolo V
Ulteriori disposizioni

  • Capo I
    (Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19)
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Art. 15
(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche
delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle
mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche
dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel
presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti
4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

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